IT-CPA-ST0069-0000002

Inchiesta giudiziaria

30 giugno 1980 - 2 febbraio 2005

21 buste (con all'interno 187 fascicoli)

Si compone di docc., parte in copia, parte in originale, relativi al procedimento penale n. 527/84A contro ignoti per il delitto previsto e punito dagli artt. 422 (Strage) e 428 (Naufragio, sommersione o disastro aviatorio) del codice penale commesso il 27 giugno 1980 sul Tirreno (cosiddetta "strage di Ustica"), i cui originali sono stati prodotti dalla (…)

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Identificazione

Identificativo scheda IT-CPA-ST0069-0000002
Identificativo gerarchico scheda 00001.00010
Livello di descrizione sezione
Denominazione Inchiesta giudiziaria
Data 30 giugno 1980 - 2 febbraio 2005
Consistenza 21 buste (con all'interno 187 fascicoli)

Contesto

Storia istituzionale / Biografia Il 27 giugno 1980 l'autorità giudiziaria di Palermo, competente per territorio, apre un'inchiesta e la affida al sostituto procuratore (sp) Aldo Guarino.

Il 3 luglio 1980 la Procura di Roma riceve gli atti da Palermo e apre un fascicolo sul disastro, affidato al pubblico ministero (pm) Giorgio Santacroce.

Il 10 gennaio 1984 il pm Giorgio Santacroce formalizza l'inchiesta sulla sciagura del DC9 e l'incidente si trasforma, giuridicamente, in strage aviatoria. Santacroce viene affiancato dal giudice istruttore (gi) Vittorio Bucarelli. Le indagini, pur andando avanti, per il momento non si avvalgono della collaborazione tecnica di esperti aeronautici.

Il 21 novembre 1984 il gi Bucarelli nomina una commissione peritale. Il collegio di esperti prenderà il nome dal suo coordinatore, il professor Massimo Blasi.

Il 23 novembre 1988 un decreto del presidente del Consiglio dei ministri Ciriaco De Mita istituisce una commissione d'indagine coordinata dal primo presidente onorario della Corte di cassazione, già procuratore generale della Corte di cassazione, Carlo Maria Pratis.

Il 16 marzo 1989 il collegio peritale Blasi consegna al gi una relazione in cui sostiene la tesi del missile lanciato da un caccia non identificato ed esploso in prossimità della zona anteriore dell'aereo.

Il 5 maggio 1989 il capo di Stato maggiore dell'aeronautica Franco Pisano consegna al ministro della Difesa Valerio Zanone i risultati di un'inchiesta tecnico-amministrativa in cui si difende l'operato dell'Aeronautica e si contestano le conclusione a cui sono giunti i periti del collegio.

Il 10 maggio 1989 la commissione governativa nominata da De Mita giunge alla conclusione che l'aereo è stato abbattuto da un missile ma non scarta l'ipotesi di una bomba collocata a bordo.

Il 28 giugno 1989 il gi Bucarelli ed il pm Santacroce incriminano, per falsa testimonianza e favoreggiamento, ventitre tra ufficiali e avieri in servizio la sera del disastro nei centri radar della Difesa di Licola e Marsala.

Il 18 settembre 1989 Bucarelli, anche in base ai risultati delle relazioni Pratis e Pisano, chiede al collegio Blasi di rispondere a quattro quesiti supplementari: vuole sapere se a causare la caduta del DC9 sia stato un missile o una bomba.

Il 26 maggio 1990 due dei cinque periti del collegio Blasi si dissociano dalle conclusioni consegnate al giudice il 16 marzo 1989 e sostengono la tesi di una bomba a bordo. Gli altri tre esperti ribadiscono che ad abbattere l'aereo è stato un missile aria-aria non italiano.

Il 23 luglio 1990 l'inchiesta sul disastro passa nelle mani del gi Rosario Priore che nomina un altro collegio di periti, già individuati da Bucarelli in ambito internazionale, la cui guida viene affidata al professor Aurelio Misiti.

Il 15 gennaio 1992, al termine di decine di interrogatori e confronti, il gi Priore incrimina tredici alti ufficiali dell'Aeronautica e li accusa di aver depistato le indagini sulla strage. Il reato ipotizzato nelle comunicazioni giudiziarie è quello di attentato contro l'attività del governo con l'aggravante dell'alto tradimento e della falsa testimonianza, in relazione all'accusa di strage ipotizzata contro ignoti.

Il 23 luglio 1994 il collegio peritale nominato da Priore afferma che è tecnicamente sostenibile che una bomba, posta nella toilette posteriore dell'aereo, abbia causato il disastro. Due periti presentano una nota aggiuntiva dove sostengono anche l'ipotesi della "quasi collisione" con un altro aereo.

Il 12 ottobre 1994 le conclusioni del collegio Misiti non convincono il procuratore della Repubblica di Roma Michele Coiro e i sostituti Giovanni Salvi e Vincenzo Roselli che inviano a Priore un documento con cui contestano la tesi sostenuta dai periti.

Il 26 marzo 1996 la Nato nega al gi Rosario Priore i codici per decifrare il funzionamento del sistema radar Nadge. Per la Nato tali codici sono assolutamente riservati e su di essi non può essere tolto in alcun modo il segreto.

Il 16 giugno 1997 tre esperti, Franco Donali, Roberto Tiberio e Enzo Dalle Mese, consegnano a Priore una perizia radaristica in cui è definita plausibile l'ipotesi di un velivolo nascosto nella scia del DC9 e uno scenario attorno al volo civile più complesso di quanto non sia emerso dalla perizia del collegio Misiti. Per gli esperti quella sera sul Tirreno c'era sicuramente un intenso traffico di aerei militari e una portaerei in navigazione ma non si tratta della Usa Saratoga che era alla fonda nel porto di Napoli. In questa fase risulterà determinante, dopo le pressioni esercitate dal Governo, la collaborazione offerta dalla Nato nel decifrare i tracciati radar.

Il 6 dicembre 1997 in un supplemento di perizia radaristica, i periti nominati dal gi affermano che la sera del disastro a tutti gli aerei militari che si muovevano nello spazio percorso dal DC9, fu impartito l'ordine di spegnere il transponder che avrebbe consentito la loro identificazione.

Il 7 gennaio 1998 il gi Priore chiude l'inchiesta. Gli atti, depositati nel bunker di piazza Adriana, vengono messi a disposizione dei pubblici ministeri per le conclusioni e per le eventuali richieste di rinvio a giudizio.

Il 31 luglio 1998 i pubblici ministeri romani Settembrino Nebbioso, Vincenzo Roselli e Giovanni Salvi chiedono il rinvio a giudizio per quattro generali dell'Aeronautica militare. L'accusa è attentato contro gli organi costituzionali. Viene richiesto un processo anche per altri cinque, ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica accusati di falsa testimonianza. I magistrati precisano di non essere in possesso di elementi idonei per stabilire quali furono le cause della caduta del DC9, escludono però la "sussistenza di indizi di cedimento delle strutture".

L'8 aprile 1999 al gi Priore giungono le note conclusive dei periti radaristi: l'incidente al DC9 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento verosimilmente nei confronti dell'aereo nascosto nella scia del DC9: l'aereo di linea è rimasto vittima fortuita di tale azione.

Il 31 agosto 1999 il gi Rosario Priore rinvia a giudizio i quattro generali e gli altri cinque ufficiali per attentato contro gli organi costituzionali con l'aggravante dell'alto tradimento, mentre dichiara di non doversi procedere per strage perché "ignoti gli autori del reato".

Il 28 settembre 2000 si apre a Roma nell'aula bunker di Rebibbia, davanti alla sezione 3ª della Corte d'assise di Roma, il processo sui presunti depistaggi.

L'1 dicembre 2000 la Corte d'assise di Roma dichiara la nullità dell'attività istruttoria e dell'ordinanza di rinvio a giudizio compiuta dal gi Rosario Priore nei procedimenti per il reato di falsa testimonianza contestato agli imputati.

Il 19 dicembre 2003 i pm Erminio Amelio, Maria Monteleone e Vincenzo Roselli, nel corso delle requisitorie in Corte d'assise, chiedono la condanna a 6 anni e 9 mesi di reclusione, di cui 4 anni condonati, solamente per due generali dell'Aeronatica accusati di attentato agli organi costituzionali con l'aggravante dell'alto tradimento. Secondo l'accusa avrebbero omesso di fornire informazioni al Governo. Chiesta l'assoluzione nei confronti degli altri due generali.

Il 30 aprile 2004 si chiude il processo sui presunti depistaggi: la Corte d'assise di Roma assolve da tutte le accuse i generali dell'Aeronautica. Per un capo di imputazione, riguardante le informazione errate fornite al Governo in merito alla presenza di altri aerei la sera dell'incidente, il reato è considerato prescritto in quanto derubricato.

Il 27 novembre 2004 la Corte d'assise di Roma deposita le motivazioni della sentenza di assoluzione dei quattro generali dell'Aeronautica.

Il 15 febbraio 2005 i pm e i difensori di parte civile presentano una richiesta di appello contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'assise di Roma il 30 aprile 2004. Presentano la stessa richiesta anche i legali della compagnia Itavia.

Il 3 novembre 2005 inizia a Roma il processo di appello ai generali perché rispondano del reato di omessa comunicazione al Governo di informazioni sul disastro di Ustica. Il dibattimento di 2° grado scaturisce dall'impugnazione della sentenza fatta dai pm Monteleone e Amelio limitatamente alla dichiarazione di prescrizione del reato.

Il 29 novembre 2005 i pm chiedono alla Corte d'assise d'appello di Roma una condanna a 6 anni (4 dei quali condonati) e 9 mesi per gli ex generali.

Il 15 dicembre 2005 i giudici della 1ª Corte d'assise d'appello di Roma, presieduta da Antonio Cappiello, assolvono "perché il fatto non sussiste" i generali nota 1:Nota tratta dal sito http://www.stragi80.it/?page_id=7 (consultato il 19 mag. 2011)..
Storia archivistica Nel corso del precedente intervento di riordino la sezione era stata denominata "Serie A-Inchiesta giudiziaria" ed erano state individuate al suo interno sei "classi":

- "Inchiesta del sostituto procuratore Aldo Guarino e inchiesta del sostituto procuratore Giorgio Santacroce e del giudice Vittorio Bucarelli";

-"Perizie inchiesta del giudice Vittorio Bucarelli";

-"Inchiesta del giudice Rosario Priore";

-"Perizie inchiesta giudice Rosario Priore";

-"Decreti di sequestro e acquisizione inchiesta giudice Rosario Priore";

-"Terza Corte di assise di appello di Roma".

I fascc. all'interno delle "classi" presentavano una numerazione progressiva unica.

Contenuto

Si compone di docc., parte in copia, parte in originale, relativi al procedimento penale n. 527/84A contro ignoti per il delitto previsto e punito dagli artt. 422 (Strage) e 428 (Naufragio, sommersione o disastro aviatorio) del codice penale commesso il 27 giugno 1980 sul Tirreno (cosiddetta "strage di Ustica"), i cui originali sono stati prodotti dalla Procura della Repubblica di Palermo e di Roma, e dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Roma relativamente alla fase istruttoria, e dalla 3ª sezione della Corte d'assise di Roma relativamente alla conseguente fase dibattimentale, ed in particolare di:

-processi verbali;
-relazioni ed analisi peritali (perizie chimiche, radaristiche, medico-legali, tecnico-scientifiche);
-interrogatori ed atti preliminari di interrogatori;
-confronti;
-relazioni di consulenti di parte;
-trascrizioni di bobine;
-verbali di riunione;
-analisi critiche;
-decreti di sequestro e di acquisizione di cose pertinenti a reato;
-ordinanza di rinvio a giudizio;
-udienze in aula;
-sentenza;
-proposte di appello.

I docc. in copia non costituiscono però semplici riproduzioni ma sono per certi aspetti esemplari unici, testimoni originali, dal momento che sono stati arricchiti di un prezioso significato: lo studio che di questi documenti ha fatto il loro nuovo soggetto produttore, studio che è testimoniato dalle abbondanti sottolineature, glosse, commenti e note di lettura.
Perizie e interrogatori in copia sono inoltre riccamente frammisti di relazioni, note, estratti, appunti, riassunti, memorandum, e da fogli informativi indirizzati all'Associazione dai consulenti tecnici di parte civile relativamente all'andamento delle indagini. Tale attività, che si trova riflessa su quelle che da copie diventano versioni originali, testimonia inoltre delle intese attività di analisi e di sintesi della sterminata mole di documenti prodotti dall'autorità giudiziaria in fase istruttoria.
La sezione si compone inoltre di documentazione di natura elettronica prodotta dalla Procura della Repubblica di Roma relativamente alla fase istruttoria, e dalla 3ª sezione della Corte d'assise di Roma relativamente alla conseguente fase dibattimentale, ed in particolare di:

-trascrizione elettronica di una parte del fasc. processuale penale;
-trascrizioni elettroniche delle udienze in aula.
Criteri di organizzazione Nel corso dell'intervento di riordinamento ed inventariazione la sezione è stata articolata in quattro serie corrispondenti alle diverse tipologie documentarie che costituiscono il fasc. processuale originale:

-perizie;
-indagini (ossia interrogatori di testimoni o imputati);
-decreti di sequestro e di acquisizione;
-sentenza e proposte di appello.

All'interno delle serie i fascc. sono stati ordinati cronologicamente.
Per la numerazione delle bb. e dei fascc. si è optato infine per una numerazione cosiddetta "a serie aperta": malgrado l'inchiesta giudiziaria sia un evento concluso, la parzialità della documentazione raccolta dall'Associazione ha suggerito infatti la prospettiva di possibili futuri incrementi, e la numerazione "a serie aperta" consente di collocare in coda ad ogni serie di riferimento la documentazione corrispondente, sebbene non in rigoroso ordine cronologico.

A questa documentazione cartacea si affiancano due serie di documentazione elettronica:

-trascrizione elettronica del fascicolo processuale;
-trascrizioni elettroniche delle udienze in aula.

Fonti e risorse collegate

  • Gli originali sono conservati presso l'archivio del Tribunale di Roma, ed esattamente nella sede distaccata dell'aula bunker della casa circondariale di Rebibbia, distribuiti su circa 500-600 metri lineari di scaffalature.
    Il fasc. processuale penale originale ha una consistenza di circa 2.350.000 pp. cartulate una ad una attraverso l'apposizione di un numero progressivo stampigliato in alto a destra. Di queste, circa 500.000 pagine costituiscono i primi 3 voll. nei quali è articolato il fasc. al suo interno:

    -Documenti generici;
    -Interrogatori di imputati;
    -Esami di testimoni.

    La rimanente parte è invece rappresentata dai voll. contenti:

    -Perizie;
    -Rogatorie internazionali;
    -Atti sequestrati o requisiti durante le perquisizioni;
    -Trascrizioni delle intercettazioni telefoniche;
    -Atti provenienti dallo Stato maggiore dell'aeronautica militare (SMA);
    -Atti provenienti da altre amministrazioni ed autorità;
    -Documentazione relativa ai recuperi del relitto.

    Mentre i primi cinque voll. sono stati interamente trascritti durante il passaggio dall'istruttoria al dibattimento e messi a disposizione delle parti, la rimanente documentazione è reperibile solo in originale, e, di fatto, buona parte di essa non è ancora liberamente consultabile vigendo sopra quei docc. il segreto appostovi dall'autorità di provenienza ("vietata divulgazione").
    Per orientarsi nel complesso l'autorità giudiziaria ha elaborato un indice cronologico ed in parte alfabetico nominativo.

Condizioni d’uso

Note