IT-CPA-SP00001-0000093

Guardia nazionale di Bologna

(preunitario)

20 luglio 1859 - 24 marzo 1867

Con decreto del 20 luglio 1859 il commissario straordinario per le Romagne istituì la Guardia nazionale a Bologna e con successivi decreti del 25 luglio e dell'8 ottobre ne uniformò l'ordinamento a quello in vigore nel Regno di Sardegna, basato sulla legge 4 marzo 1848 e sulla legge 27 aprile 1859; tali leggi furono estese alla Guardia bolognese con decreto del Governatore dell'Emilia Luigi Carlo Farini, pubblicato il 28 gennaio 1860. Nel marzo dello stesso anno la (…)

Identificazione

Identificativo scheda IT-CPA-SP00001-0000093
Tipologia ente
Qualifica

preunitario (1859-1861)

ente pubblico territoriale e sue articolazioni (1861-1867)

Denominazione

Guardia nazionale di Bologna

Date di esistenza 20 luglio 1859 - 24 marzo 1867

Descrizione

Storia
Con decreto del 20 luglio 1859 il commissario straordinario per le Romagne istituì la Guardia nazionale a Bologna e con successivi decreti del 25 luglio e dell'8 ottobre ne uniformò l'ordinamento a quello in vigore nel Regno di Sardegna, basato sulla legge 4 marzo 1848 e sulla legge 27 aprile 1859; tali leggi furono estese alla Guardia bolognese con decreto del Governatore dell'Emilia Luigi Carlo Farini, pubblicato il 28 gennaio 1860. Nel marzo dello stesso anno la provincia emiliana votò per l'annessione al Regno di Sardegna.

La Guardia nazionale, definita nella legge del 1848 "milizia comunale" e costituita allo scopo di mantenere l'ordine pubblico, assicurare l'obbedienza alle leggi e coadiuvare l'esercito, era sottoposta, nell'ordine, all'autorità del sindaco, dell'intendente di provincia (poi prefetto), dell'intendente generale di divisione amministrativa e del primo segretario di Stato per gli affari dell'interno. Era formata da tutti i cittadini maschi di età compresa tra i 21 ed i 55 anni che pagassero un tributo qualsiasi. Oltre a coloro che vi erano obbligati, potevano essere ammessi al servizio della Guardia i giovani dai 18 ai 21 anni, dietro consenso dei genitori, e gli stranieri che avessero una proprietà o un'attività nel territorio comunale di riferimento; erano invece esclusi dal servizio: gli ecclesiastici; i consoli e vice consoli delle nazioni straniere; i militari in servizio; coloro che facevano parte di una compagnia di guardie del fuoco; gli ufficiali, sottufficiali e soldati delle guardie comunali ed altri corpi assoldati; le guardie campestri e forestali; i preposti al servizio delle dogane, dei dazi e delle amministrazioni sanitarie. Potevano inoltre astenersi dal servizio, anche se iscritti nei ruoli, i ministri ed i loro primi ufficiali, i capi delle aziende generali, i membri delle due camere del Parlamento, i funzionari dei tribunali, i docenti, i medici ed i farmacisti, i funzionari dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi e tutti coloro che contano venti anni di servizio militare.

Tra il 1859 e il 1867 la Guardia nazionale di Bologna fu sciolta e ricostituita per due volte: inizialmente nel 1861 (con regio decreto del 16 ottobre), poi nel 1864: le motivazioni sono state accertate solo nel caso del secondo scioglimento, dovuto alla necessità di ridimensionare la Guardia e risparmiare quindi sulle spese per il suo funzionamento.

L'ultimo scioglimento fu quello del 1867, disposto con regio decreto del 24 marzo: il Comune di Bologna chiese al Governo di sciogliere la Guardia "al solo intendimento di portare al bilancio comunale economie indispensabili nelle attuali gravezze imposte dai bisogni dello Stato", per poterla poi riformare "in forma meno dispendiosa" nota 1:Cfr. Archivio della Guardia nazionale di Bologna 1859-1867, Comando superiore, Carteggio, 1867, tit. VIII, fasc. "Cose diverse"; e inoltre Archivio del Comune di Bologna, Segreteria generale, Carteggio amministrativo, 1867, tit. IX, rubr. 2, fasc. "Titolo IX. Milizie. Rubrica 2. Guardia nazionale. Sezione 1. Comando, amministrazione, consigli".; tuttavia non sembra che la formazione sia mai stata ricostituita.
Luoghi

Bologna (sede, 1859 - 1867)

Funzioni e attività La Guardia nazionale fu costituita allo scopo di mantenere l'ordine pubblico, assicurare l'obbedienza alle leggi e coadiuvare l'esercito.
Quadro giuridico-normativo - decreto del commissario straordinario per le Romagne promulgato il 20 luglio 1859, relativo all'istituzione della Guardia nazionale a Bologna; - decreti del del commissario straordinario per le Romagne, promulgati il 25 luglio e l'8 ottobre 1859, relativi all'uniformazione dell'ordinamento con quello in vigore nel Regno di Sardegna, basato sulla legge 4 marzo 1848 e sulla legge 27 aprile 1859; - decreto del Governatore dell'Emilia Luigi Carlo Farini, pubblicato il 28 gennaio 1860, relativo all'estensione della legge 4 marzo 1848 e della legge 27 aprile 1859 alla Guardia bolognese; - regio decreto, promulgato il 16 ottobre 1861, relativo allo scioglimento della Guardia nazionale di Bologna; - regio decreto promulgato il 24 marzo 1867, relativo allo sciogliemento della Guardia nazionale di Bologna.
Organizzazione interna Per l'organizzazione della Guardia il sindaco formava le liste di iscrizione, nelle quali dovevano essere compresi tutti i cittadini che avevano l'obbligo di prestare servizio. A questo punto la competenza sulla gestione delle chiamate a servizio passava al Consiglio di ricognizione, istituito presso la Guardia nazionale e presieduto dal sindaco: il Consiglio esaminava e rettificava le liste giungendo alla formazione del registro di matricola (in cui venivano iscritti coloro che dovevano effettivamente prestare servizio), che poi nel corso del tempo veniva continuamente aggiornato (ad esempio inserendovi i giovani che entravano nel 21° anno d'età o cancellando coloro che entravano nel 55°, iscrivendo o cancellando coloro che cambiavano residenza). In seguito il Consiglio procedeva alla redazione del controllo del servizio ordinario e del controllo di riserva: nel primo erano compresi gli iscritti che pagavano un certo tributo (determinato a seconda del numero di abitanti) e nel secondo tutti quelli che pagavano meno di quanto previsto (questi ultimi venivano chiamati solo per servizi straordinari poiché sarebbero stati troppo gravati dal prestare servizio abituale), i domestici ed i giornalieri. I militi iscritti nel controllo di riserva non potevano concorrere alla nomina degli ufficiali e non avevano diritto di essere armati (le armi venivano distribuite dal Governo, in forma di prestito, ed i militi erano responsabili della loro tenuta e conservazione). Il Consiglio di ricognizione provvedeva poi alla formazione delle compagnie: la Guardia nazionale era infatti composta da suddivisioni di compagnie, compagnie (minimo 4 e massimo 6 ), battaglioni e legioni (queste ultime venivano formate con decreto regio nei comuni dove la milizia fosse formata da almeno due battaglioni di 500 uomini ciascuno). Tra le competenze del Consiglio di ricognizione, nella persona del suo presidente, vi era inoltre quella di partecipare all'elezione degli ufficiali, sottufficiali e caporali delle compagnie, che duravano in carica cinque anni. Invece i capi di legione, i capitanti aiutanti maggiori, gli aiutanti maggiori in 2°, i capitani d'armamento, i chirurghi maggiori e i chirurghi in 2° venivano nominati dal re; nei comuni dove la milizia formava più legioni il re nominava anche un comandante superiore e lo stato maggiore della milizia. Presso ogni mandamento doveva essere formato un Comitato di revisione, che decideva sui reclami relativi alle iscrizioni o radiazioni sulla matricola ed alle iscrizioni o omesse iscrizioni sul controllo del servizio ordinario. Il Comitato era composto dal giudice di mandamento, che lo presiedeva, e da dodici membri estratti a sorte tra gli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi maggiori di 25 anni e alfabetizzati. Dei comitati non potevano far parte gli iscritti al controllo di riserva né i membri del Consiglio di ricognizione, essendo le funzioni incompatibili; i membri duravano in carica un anno. Nella città di Bologna esistevano quattro comitati, facenti capo ai seguenti mandamenti: Settentrione (quartiere di S. Giacomo), Mezzogiorno (quartiere di S. Domenico), Levante (quartiere di S. Maria dei Servi) e Ponente (quartiere di S. Francesco). La Guardia bolognese era composta da due legioni formate di tre battaglioni e sei compagnie ciascuna; il battaglione forese della prima legione (ovvero il 3°) copriva i quartieri foresi di S. Giuseppe, S. Ruffillo e Alemanni; il battaglione forese della seconda (sempre il 3°) quelli di S. Egidio, Arcoveggio e Bertalia. Con regi decreti del 12 ottobre 1859 e 26 maggio 1861 furono istituiti due corpi speciali, rispettivamente lo Squadrone cavalleria (appartenente alla prima legione) e la Compagnia artiglieria (appartenente alla seconda legione). Il servizio della milizia si distingueva in: ordinario, cioè all'interno del territorio comunale; straordinario, cioè fuori dal territorio del comune; servizio di corpi distaccati o mobilizzati, che affiancavano l'esercito in caso di mobilitazione. Il servizio di guardia veniva svolto presso i cosiddetti posti, o quartieri (da non confondersi con i quartieri intesi come circoscrizione cittadina): a Bologna ne esistevano quattro, ovvero i quartieri di S. Francesco (da cui dipendeva il quartiere forese di S. Giuseppe), S. Domenico (da cui dipendeva il quartiere forese di S. Ruffillo), S. Giacomo (da cui dipendevano i quartieri foresi di S. Egidio e Alemanni) e S. Maria dei Servi (da cui dipendevano i quartieri foresi di Bertalia e Arcoveggio e che fungeva da quartier generale). Riguardo all'amministrazione e alla contabilità la milizia era posta sotto l'autorità municipale: le spese della milizia venivano infatti votate e controllate alla stessa stregua di tutte le altre spese del Comune (difatti la Guardia costituiva un capitolo del bilancio comunale). Presso ciascuna milizia esisteva un Consiglio di amministrazione incaricato di presentare annualmente al sindaco il prospetto delle spese necessarie per la Guardia e di firmare i documenti giustificativi; tale consiglio era composto dal comandante della Guardia, che lo presiedeva, e da sei membri, nominati dall'intendente, scelti tra ufficiali, sottufficiali e militi. Come in ogni formazione militare, i militi erano tenuti alla subordinazione, all'obbedienza e alla disciplina: i comportamenti perseguibili venivano in alcuni casi immediatamente puniti (dal capo posto o dal capo del corpo), in altri giudicati dal Consiglio di disciplina. Esisteva, infatti, un Consiglio per ogni battaglione, composto da sette giudici (in carica per quattro mesi): un maggiore, che lo presiedeva, un capitano, un luogotenente o sottotenente, un sergente, un caporale e due militi; per giudicare gli ufficiali superiori il Consiglio doveva però essere composto dal capo di legione (presidente), due maggiori, due capitani, due luogotenenti o sottotenenti. Presso ogni Consiglio operavano inoltre un relatore e un segretario, in carica per cinque anni, scelti dall'intendente. Il presidente del Consiglio era tenuto a formare, in base al controllo del servizio ordinario, una tabella generale di tutti gli ufficiali, sottufficiali e caporali e di un numero doppio di militi di ciascun battaglione utile per la scelta dei componenti il Consiglio stesso; i giudici venivano scelti in base all'ordine di iscrizione sulla tabella. La procedura per il giudizio dei militi era la seguente: al relatore venivano rimessi querele, rapporti e processi verbali; egli provvedeva poi a citare il milite accusato; il presidente del Consiglio convocava i membri dello stesso su richiesta del relatore e di conseguenza si procedeva al processo. Avverso le sentenze dei consigli di disciplina era consentito il ricorso solo avanti al magistrato di Cassazione (per incompetenza, abuso di potere o violazione della legge). La milizia era tenuta a fornire distaccamenti (per il servizio fuori dal comune) e corpi distaccati (i quali con il regolamento del 1861 prenderanno il nome di Guardia nazionale mobile) in ausilio dell'esercito attivo (in questo caso il servizio non poteva durare più di un anno). La normativa di riferimento per il servizio della Guardia mobile è costituita dalla legge 4 agosto 1861 e dal relativo regolamento di applicazione del 24 settembre 1864. Le designazioni dei militi per i corpi distaccati venivano fatte dal Consiglio di ricognizione tra gli iscritti al controllo del servizio ordinario e di riserva che avessero età compresa tra i 21 ed i 35 anni, chiamati nel seguente ordine: celibi, vedovi con figli, coniugati senza figli, coniugati con figli; l'attitudine al servizio nella Guardia mobile e gli eventuali reclami sulle designazioni del Consiglio di ricognizione erano giudicati dai consigli di revisione, composti di 7 membri (il prefetto o sottoprefetto, presidente; il comandante militare, vicepresidente; il comandante il battaglione; un ufficiale dei carabinieri; un ufficiale della Guardia nazionale). I battaglioni di Guardia mobile venivano chiamati sotto le armi tramite regio decreto ogniqualvolta ce ne fosse bisogno; gli ufficiali dei battaglioni mobili erano nominati dal re ed inoltre la Guardia mobile dipendeva dal Ministero della guerra ed era assimilata ai reparti dell'esercito per quanto concerne lo stipendio, le indennità, la pensione, la disciplina e le punizioni, le onorificenze e le ricompense.

Relazioni

Relazione con predecessore
Guardia nazionale di Bologna, Bologna, (1849)

Descrizione della relazione: Istituite da autorità diverse, le guardie cittadine si ispirano ad un medesimo principio e svolgono funzioni similari.

Risorse collegate

Risorse collegate all' ente
Guardia nazionale, Guardia civica, Pattuglie cittadine 1832-1867 (fondo)

Descrizione della relazione: soggetto produttore

Fonti utilizzate per la compilazione della scheda

Fonti bibliografiche:

- S. ALES, La Guardia nazionale italiana (1861-1876), Roma, Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito, 1994;

- R. ARTESI, La Guardia nazionale a Milano e in Italia 1796-1877, Milano, R.A.R.A., 1993;

- E. BELLONO, Codice della Guardia nazionale, Torino, Vincenzo Bona, 1867 (6ª ed.);

- E. BELLONO, Appendice al Codice della Guardia nazionale e formolario di tutti i relativi atti, Torino, G. Biancardi, 1861;

- B. CARPANELLI, L'archivio municipale di Bologna, Bologna, Mareggiani, 1917;

- G. CAVAZZA, Bologna dall'età napoleonica al primo Novecento, s.l., Alfa, 1978;

- Cittadini in armi. La Guardia nazionale a Bologna tra feste e rivoluzioni 1796-1861, a cura del Museo civico del Risorgimento, Bologna, Tipografia moderna, 1993;

- R. DONDARINI, Breve storia di Bologna, Pisa, Pacini, 2007;

- E. FRANCIA, Le baionette intelligenti. La Guardia nazionale nell'Italia liberale (1848-1876), Bologna, Il Mulino, 1999;

- G. NATALI, Bologna nel Risorgimento, «Il Comune di Bologna», 1935, 8.

Fonti on-line:

- http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=304&RicPag=4&RicSez=profist&RicVM=indice&RicTipoScheda=pig, relativo al profilo istituzionale "Guardia nazionale, 1861 - sec. XIX fine" descritto in Siusa.

Note

Scheda descrittiva a cura di Stefania Di Primio redatta nel 2012 nell'ambito del progetto "Una città per gli archivi", promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Cassa di risparmio in Bologna.