Ricerca libera
Ricerca negli archivi
Ricerca negli archivi per parole chiave
Ricerca nei soggetti produttori
Ricerca nei soggetti conservatori
Tribunale di Ravenna
(Organo giurisdizionale) (stato)
1859
Dopo l'annessione dei territori dell'ex-Legazione di Ravenna al Regno di Sardegna la struttura dell'amministrazione giudiziaria venne assorbita e trasformata seguendo l'impianto amministrativo piemontese come regolato dal r.d. 3781 del 1859 esteso al territorio ravennate per decreto dittatoriale.
Con l'approssimarsi del plebiscito che avrebbe portato all'annessione delle ex-Legazioni al Regno di Sardegna, il Dittatore delle Regie provincie dell'Emilia, Luigi (…) ➔
Identificazione
Descrizione
StoriaDopo l'annessione dei territori dell'ex-Legazione di Ravenna al Regno di Sardegna la struttura dell'amministrazione giudiziaria venne assorbita e trasformata seguendo l'impianto amministrativo piemontese come regolato dal r.d. 3781 del 1859 esteso al territorio ravennate per decreto dittatoriale. Nel 1891 vennero soppresse le Preture di Bagnacavallo, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Massalombarda e Russi. Dal 1859 il Tribunale ha avuto la competenza sugli appelli delle sentenze dei pretori del circondario di Ravenna. Dal 1859 le sentenze sia civili che penali si portarono in appello davanti alla Corte di appello di Bologna. La denominazione del Tribunale venne modificata in Tribunale civile e penale di Ravenna con il R.D. 6509 del 1889, poi Tribunale di Ravenna con il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e ancora con il D.P.R 449 del 1988 in Tribunale ordinario di Ravenna. |
|
Luoghi |
Ravenna (Sede, 1859 -) Circondario di Ravenna (Giurisdizione, 1859 -) |
---|---|
Funzioni e attività | Tra il 1859 e il 1865 il Tribunale venne denominato Regio tribunale di circondario e gli vennero attribuiti competenze residuali in ambito penale, ossia giudicare reati puniti con pene minori rispetto alla Corte di assise e maggiori rispetto alla Giudicatura di mandamento, e in ambito civile il giudizio sulle cause di un valore pecuniario più rilevante rispetto a quelle giudicate dalla Giudicatura. Fino all'inizio del Novecento il Tribunale aveva competenza: - in materia civile giudicare in prima istanza le cause più rilevanti e in appello sulle sentenze del pretore; - esercitare le funzioni di Tribunale di commercio; - giudicare in materia penale in prima istanza le cause per i reati non di competenza della Corte di assise o del pretore e in appello sulle sentenze del pretore; - esercitare le istruttorie penali e tutte le altre attribuzioni conferite dai codici e dalle leggi (vigilanza sul notariato, controllo sulle elezioni, controllo e deposito della seconda copia degli atti di stato civile ) Successivamente le riforme del Codice di procedura penale e del Codice di procedura civile assegnarono al Tribunale competenze per tutti i reati e le cause civili non di competenza del pretore e della Corte di assise. |
Quadro giuridico-normativo | -l. 13 novembre 1859, n. 3781 - Nuovo ordinamento giudiziario -r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626 - Sull'ordinamento giudiziario -r.d. 14 dicembre 1865, n. 2641 - provvedimento di approvazione del Regolamento generale giudiziario -r.d. 3 ottobre 1873, n. 1595 - provvedimento di modifica del Regolamento generale giudiziario -l. 25 gennaio 1888, n. 5174 - provvedimento di abolizione dei tribunali di commercio -l. 8 giugno 1890, n. 6878 - Sulle ammissioni e promozioni in magistratura -r.d. 10 novembre 1890 - provvedimento di applicazione della l. 8 giu. 1890, n. 6878 -r.d. 15 agosto 1893 - provvedimento di applicazione della l. 8 giu. 1890, n. 6878 -l. 14 luglio 1907, n. 511 - Che modifica l'ordinamento giudiziario -l. 19 dicembre 1912, n. 1311 - Che porta modificazioni all'ordinamento giudiziario -r.d. 27 febbraio 1913, n. 127 - provvedimento di approvazione del codice di procedura penale -r.d. 27 agosto 1913, n. 1015 - Che stabilisce norme transitorie e di attuazione dell'articolo 18, prima parte, della legge 19 dic. 1912 n. 1311, pel funzionamento del giudice unico dei tribunali -l. 27 dicembre 1914, n. 1404 - Che abolisce il giudice unico nei tribunali e contiene disposizioni circa il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie -r.d. 14 dicembre 1921, n. 1978 - Sull'ordinamento giudiziario -r.d. 24 marzo 1923, n. 601 - Riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno -r.d. 24 marzo 1923, n. 602 - provvedimento relativo alla circoscrizione giudiziaria -r.d. 28 giugno 1923, n. 1361 - provvedimento relativo alla circoscrizione giudiziaria -r.d. 15 luglio 1923, n. 1562 - Modalità e termini per la trasmissione degli archivi delle cancellerie e norme relative al trasferimento e al servizio dei casellari giudiziari, in attuazione della nuova circoscrizione -r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2686 - Norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato -r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785 - provvedimento relativo alla circoscrizione giudiziaria -r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786 - Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura -r.d. 26 febbraio 1928, n. 471 - Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro -r.d. 31 maggio 1928, n. 1320 - provvedimento di modifica della circoscrizione giudiziaria -r.d.l. 28 settembre 1933, n. 1282 - Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche del personale degli uffici giudiziari del Regno -r.d. 21 maggio 1934, n. 1073 - Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro -r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario -d.lgs.lgt. 5 ottobre 1945, n. 679 - Modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale -d.lgs. 5 maggio 1848, n. 483 - Modificazioni al codice di procedura civile, e disposizioni transitorie -d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857 - Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 lug. 1950 , n. 581, che ratifica il decreto -legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni al codice di procedura civile, e disposizioni transitorie -d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447 - provvedimento di approvazione del nuovo codice di procedura penale |
Organizzazione interna |
Dopo il 1865 e la riforma delle istituzioni giurisdizionali del Regno d'Italia il tribunale venne denominato Tribunale civile e correzionale di Ravenna, sempre nello stesso anno il r.d. 2636/1865 gli assegnò 1 presidente, 1 vice presidente, 7 giudici, 1 Procuratore del Re, 2 procuratori aggiunti, 1 cancelliere e 3 vice cancellieri. Nei giudizi di prima istanza in materia civile i giudizi erano presi dal presidente o da un giudice singolarmente; in materia penale e nei giudizi di appello in materia civile, il Tribunale giudicava con l'intervento di tre giudici votanti. |
Note
Scheda descrittiva a cura di Dario Taraborrelli (Hibou soc. coop.) redatta nel 2021 nell'ambito del progetto "Una città per gli archivi", promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. |