IT-CPA-ST0033-0006135

Verbali delle elezioni del consiglio scolastico provinciale

1977 - 1991

1 fascicolo

A livello provinciale vi è il consiglio scolastico provinciale che comprende nell'ambito delle sue competenze la scuola materna, elementare, secondaria e artistica della provincia. Esso è composto dal provveditore agli studi, dai rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo e non di ruolo, dai rappresentanti del personale (…)

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Identificazione

Identificativo scheda IT-CPA-ST0033-0006135
Identificativo gerarchico scheda 00001.00003.00040
Livello di descrizione serie
Denominazione Verbali delle elezioni del consiglio scolastico provinciale
Data 1977 - 1991
Consistenza 1 fascicolo

Contesto

Storia istituzionale / Biografia La Legge-delega 30 luglio 1973, n. 477 e il D.P.R. del 31 maggio 1974, n. 416 hanno introdotto nell'ordinamento delle strutture scolastiche pubbliche molteplici organismi collegiali di governo della scuola sia territoriali, sia interni alla singola istituzione scolastica. Tali organismi sono formati dalle varie componenti scolastiche (docenti, genitori e alunni) e sono strumenti di partecipazione democratica alla gestione della scuola. Tali fonti normative sono state recepite ed integrate nel Testo unico n. 297 del 16 aprile 1994 e riviste dalla Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dalle disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24/6/98 n. 249).
Gli organi collegiali a livello di istituto sono il consiglio di classe, il consiglio d'istituto, la giunta esecutiva e il collegio dei docenti; a livello distrettuale vi sono il consiglio scolastico distrettuale; a livello provinciale il consiglio scolastico provinciale e a livello nazionale il consiglio nazionale della Pubblica istruzione.

Contenuto

A livello provinciale vi è il consiglio scolastico provinciale che comprende nell'ambito delle sue competenze la scuola materna, elementare, secondaria e artistica della provincia. Esso è composto dal provveditore agli studi, dai rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo e non di ruolo, dai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo, dai rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, dai rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, dai rappresentanti dei genitori, da tre rappresentanti eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni, dall'assessore alla Pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale, da un rappresentante del consiglio regionale, dai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi. Esso elegge una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi.
Il consiglio scolastico provinciale esprime pareri sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti; formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente; accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento; determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili.
Esso esprime pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media; eprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola; esprime parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti.

Per notizie più dettagliate si rimanda al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Criteri di organizzazione Nell'economia generale del presente intervento, si è scelto, relativamente a questa serie, di non descrivere puntualmente le singole unità archivistiche in considerazione della loro ripetitività.
Alla serie è stato dato il numero di ordinamento definitivo o di corda 1322.

Fonti e risorse collegate

Condizioni d’uso

Note