IT-CPA-ST0099-0000092

Movimento nominativo e numerico dei ricoverati reparto militare

1941 - 1949

9 registri

Nel 1941, aderendo alla richiesta dell'autorità militare sanitaria, l'Amministrazione provinciale dispose che, trasferita una cinquantina di malati dal Roncati all'Ospedale "Lolli" di Imola, nei locali resi liberi venisse istituito un reparto psichiatrico militare, dipendente dall'Ospedale militare di Bologna. Questo reparto era affidato a un medico del (…)

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Identificazione

Identificativo scheda IT-CPA-ST0099-0000092
Identificativo gerarchico scheda 00001.00007.00011
Livello di descrizione serie
Denominazione Movimento nominativo e numerico dei ricoverati reparto militare
Data 1941 - 1949
Consistenza 9 registri

Contesto

Contenuto

Nel 1941, aderendo alla richiesta dell'autorità militare sanitaria, l'Amministrazione provinciale dispose che, trasferita una cinquantina di malati dal Roncati all'Ospedale "Lolli" di Imola, nei locali resi liberi venisse istituito un reparto psichiatrico militare, dipendente dall'Ospedale militare di Bologna. Questo reparto era affidato a un medico del Roncati richiamato in servizio militare. nota 1:Cfr. serie Direzione sanitaria - Segreteria, Corrispondenza, 1942, busta 44, prot. n. 1639.
I registri di questa serie per ciascuna decade riportano: giorno del mese; cognome, nome, età, paternità e Provincia di appartenenza dei ricoverati; quindi indicazione, dall'inizio dell'anno fino a quel dato giorno, del numero dei malati esistenti in ospedale, di quelli ammessi per la prima volta, di quelli ammessi recidivi, di quelli dimessi per non riconosciuta infermità mentale, di quelli dimessi per esaurita perizia, di quelli dimessi guariti, di quelli dimessi migliorati in base all'art. 66, nota 2:L'art. 66 del r. d. 16 agosto 1909, n. 615, Regolamento sui manicomi e sugli alienati recita: "Il direttore può, in via di esperimento, consegnare alla famiglia l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio, avvisandone contemporaneamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede il manicomio, l'autorità di pubblica sicurezza e il sindaco del comune cui appartiene". di quelli dimessi migliorati in base all'art. 69, nota 3:L'art. 69 del r.d. 16 agosto 1909, n. 615, Regolamento sui manicomio e sugli alienati, recita: "Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito, che ha ancora bisogno di cura e custodia, il direttore, che non creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità, non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione, che il tribunale concede in Camera di consiglio [...] dopo di avere accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell'alienato". di quelli dimessi trasferiti, di quelli dimessi evasi, di quelli morti, di quelli rimasti.

Fonti e risorse collegate

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Note

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