IT-CPA-ST0066-0010656

Arbitramento Frascara

29 giugno 1863 - 22 febbraio 1870

102 fascicoli

Documentazione concernente l'arbitramento Frascara.
Cfr. Elenco di versamento del 1890, sezione "Manoscritti": "n. 27 pacco segnato M, Arbitramento Frascara", "n. 28 pacco segnato N, Arbitramento Frascara", "n. 29 pacco segnato O, Ferrovie Eboli-Conza".

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Identificazione

Identificativo scheda IT-CPA-ST0066-0010656
Identificativo gerarchico scheda 00001.00008.00002
Livello di descrizione serie
Denominazione Arbitramento Frascara
Data 29 giugno 1863 - 22 febbraio 1870
Consistenza 102 fascicoli

Contesto

Storia istituzionale / Biografia STORIA DELLA LINEA

L'idea di una ferrovia che congiungesse il litorale tirrenico con l'Adriatico fu presa in considerazione per la prima volta dall'ingegnere francese Joseph Armand Bayard che il 28 gennaio 1836 scrisse al re delle due Sicilie per studiare due tracciati: uno da Napoli a Salerno e un altro da Napoli a Manfredonia. Del primo tracciato ottenne subito la concessione (19 giugno 1836); la famosa Napoli - Portici inaugurata il 3 ottobre 1839, mentre una linea trasversale tra Tirreno e Adriatico fu affidata da Ferdinando II all'ingegnere barese Emanuele Melisurgo nel 1855. Ostacolati i lavori pugliesi da un società francese nell'agosto del 1860 il re approvò il tracciato di una seconda linea ferroviaria, parallela alla prima. Il decreto 25 settembre 1860 del governo Garibaldi affidò ai banchieri livornesi Pietro Augusto Adami e Adriano Lemmi la costruzione di tutte le ferrovie dell'Italia meridionale per più di mille chilometri. Il primo parlamento italiano, comprendendo la necessità di adottare un criterio unico nella concessione e realizzazione delle ferrovie, affidò ad una commissione presso il ministero dei Lavori pubblici il compito di determinare le linee da costruire e valutare le concessioni già decretate. I lavori della commissione terminarono il 21 marzo 1861. La concessione per la costruzione delle ferrovie dell'Italia centro - meridionale fu affidata al francese Talabot il quale, non avendo risorse finanziarie sufficienti, si associò a Rothchild, già proprietario delle ferrovie dell'Alta Italia; quest'ultimo però pose alcune condizioni finanziarie e politiche inaccettabili per il parlamento italiano. Fu allora costituita, su iniziativa del conte Bastogi, già ministro delle Finanze del governo Riscasoli fino al marzo 1862, insieme a 92 banchieri appartenenti a diverse regioni italiane e con un capitale di 100 milioni di lire, la Società italiana per le strade ferrate meridionali. Con legge n. 763 del 21 agosto 1862 il governo fu autorizzato a concedere a Bastogi la costruzione delle ferrovie meridionali e in particolare la tratta Ancona - Otranto e la linea Napoli - Foggia. La concessione per la costruzione della linea Napoli - Foggia incontrò molti ostacoli e fu oggetto di dibattiti molto aspri, arrivando a variare il tracciato a lavori in corso, quando erano stati già realizzati circa 40 chilometri di linea, utilizzandone solo una parte; evento che causò il contenzioso legale per il quale Protche fu nominato presidente del consesso arbitrale. Il tracciato prevedeva il passaggio attraverso la valle dell'Ofanto e l'attraversamento appenninico mediante un traforo presso Conza, quindi il collegamento con Eboli, Salerno e Napoli. Un collegamento più conveniente sarebbe stato forse quello con Benevento che però si trovava all'interno dello stato pontificio. Al primo maggio 1863, data per la quale era stato previsto il completamento del primo tronco da Foggia a Conza, erano in realtà stati costruiti soltanto i primi 50 chilometri da Foggia a Ponte Santa Venere (Rocchetta Sant'Antonio) e non era stato ancora compilato il progetto esecutivo da Santa Venere a Conza, presentato al ministero dei Lavori pubblici nel marzo del 1864. La Società per le strade ferrate meridionali aveva posto in luce le difficoltà tecniche della realizzazione del traforo di Conza ed era stata accusata di essere in trattativa col governo per la sostituzione della linea, già in fase di costruzione, con quella di Ariano e Benevento. Il 28 novembre 1864 il ministro dei Lavori pubblici, Stefano Jacini e il direttore generale della Società per le strade ferrate meridionali firmarono una convenzione con la quale veniva revocata la linea di Conza e veniva approvata la linea per Ariano e Benevento. I lavori già compiuti sulla soppressa linea di Conza restarono di proprietà del governo, mentre i primi 9 chilometri da Foggia a Cervaro vennero ceduti alla Società per un canone annuo di lire 36.000, affinché il percorso potesse essere utilizzato per il nuovo tracciato. Le difficoltà opposte al passaggio da Benevento erano venute meno con l'avvento dell'unità e con il fatto che la città era divenuta capoluogo di provincia nel 1861, mentre le presunte difficoltà tecniche riguardanti la costruzione del traforo di Conza costituivano un alibi per il governo. Il nuovo tracciato, anche se più breve, presentò infatti molte difficoltà, specie nella realizzazione delle gallerie di Ariano, Starza e, soprattutto Santa Cristina. L'intera linea venne aperta definitivamente proprio con l'apertura della galleria "Cristina" nel marzo 1871.
L'attività di arbitro e perito legale dell'ingegner Protche era iniziata proprio con l'arbitramento Frascara.
Jean Louis Protche era stato invitato nell'aprile del 1866, con lettera della società "Chemins de fer méridionaux, lignes de Monopoli à Otranto et de Bari à Taranto. Entreprise Brassey, Parent & Buddicom", ad accettare il mandato di arbitro nella causa tra la società meridionale e l'impresa Frascara insieme agli ingegneri Giuseppe Brizio e Mattia Massa. In precedenza l'incarico era stato dato all'ingegner Giovanni Negretti.
Secondo il capitolato la costruzione del tronco ferroviario da Eboli a 800 metri dopo la galleria di Conza era a sua volta suddiviso in sei lotti: 1° da Eboli alla pianura detta Sarnito; 2° successivo fino a Contursi; 3° da Contursi a Oliveto; 4° da Oliveto a Quaglietta; 5° da Quaglietta alla galleria di Laviano; 6° dalla stazione di Laviano fino a metri 800 oltre la galleria di Conza.
Nell'atto di compromesso, stilato a Torino l'11 novembre 1865, firmato da Bartolomeo Bona, in qualità di direttore generale della società delle ferrovie meridionali e da Angelo Frascara, titolare dell'omonima impresa, si legge che «verte la lite avanti il tribunale di commercio di questa città fra la società italiana per le strade ferrate meridionali e l'impresa Frascara che, per contratto 9 dicembre 1862, ha assunto la costruzione della linea di dette strade ferrate da Salerno ad Eboli». La lite era stata causata dalla soppressione del tratto della linea Eboli - Conza, in seguito alla convenzione stipulata tra il governo e la Società per le ferrovie meridionali in data 28 novembre 1864 e 9 febbraio 1865, approvata con legge 14 maggio 1865 n. 2279. Si trattava di stabilire l'indennizzo dovuto all'impresa Frascara per la soppressione della linea citata. Tali compensi potevano essere stabiliti in base all'articolo 305 della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, ovvero secondo le disposizioni dell'articolo 20 del codice civile. Si doveva appurare se il progetto per il tratto Quaglietta - Conza, compresa la grande galleria, eseguito dall'ingegnere Guallini, era conforme o meno alle prescrizioni del decreto del ministero dei Lavori pubblici del 3 novembre 1864. Quest'ultima questione doveva essere sottoposta al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, mentre l'accertamento dell'ammontare del compenso veniva sottoposto al parere di un consesso arbitrale di tre arbitri.
In primo luogo si dava l'incarico agli avvocati Nicolò Federici, Stefano Castagnola, e Paolo Massa di decidere se il calcolo dell'indennizzo alla ditta Frascara fosse da conteggiare col supporto dell'articolo 305 della legge 20 maggio 1859 sulle opere pubbliche o sulla base dell'articolo 1817 del codice civile. L'incarico di stabilire l'ammontare del compenso dovuto alla ditta fu effettivamente dato a Jean Louis Protche, Giuseppe Brizio e Mattia Massa. Gli arbitri dovevano quindi accertare il valore delle spese che rimanevano da eseguire a compimento del forfait stabilito nel contratto d'appalto del 9 dicembre 1862, sia per la linea Eboli - Conza, in conformità col progetto approvato dal governo, sia per la tratta Quaglietta - Conza, dopo l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto Guallini. Il valore delle opere mancanti sarebbe quindi stato dedotto dal forfait o cottimo del contratto d'appalto. Gli arbitri, nell'assolvimento del loro compito, potevano avvalersi di periti o altre persone di loro confidenza. Per l'esecuzione del compromesso le parti eleggevano domicilio nella città di Torino, la società italiana per le strade ferrate meridionali presso il causidico Eustachio Rodella e l'impresa Frascara presso il causidico Prospero Girio. La sentenza arbitrale del 1 febbraio 1866 stabiliva che l'accertamento dei compensi dovuti all'impresa Frascara per la soppressione della linea Eboli-Conza doveva essere valutato in base alle disposizioni dell'articolo 1817 del codice civile albertino.
Con convenzione 9 ottobre 1862 la Società per le ferrovie meridionali aveva dato in appalto all'amministrazione Frascara la costruzione del tronco "corrente dal termine della concessione Bayard sino a ottocento metri di là da Conza"; con le successive convenzioni 28 novembre 1864 e 9 febbraio 1865, approvate con legge 14 maggio 1865, essendosi in molte parti modificata la primitiva concessione delle ferrovie meridionali, venne annullata la linea Eboli-Conza, provocando l'interruzione dell'appalto con l'impresa Frascara. Il progetto dell'ultimo tronco comprendente la grande galleria di Conza era stato pure approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici. L'impresa Frascara, per agevolare il compito degli arbitri, aveva preparato per ogni tronco "le opere di ogni natura che sarebbonsi dovute eseguire a compimento dei lavori in base al contratto ed ai progetti approvati. Per ogni tronco si sono determinati i movimenti di terra colle rispettive loro quantità e di ogni cosa si è preparata la più minuta e convincente dimostrazione". Si concludeva che "con tale lavoro i periti non hanno che a riconoscere se la quantità, qualità e natura delle opere rispondono ai progetti approvati per quindi determinare il loro costo".
L'impresa avvertiva poi che "egualmente di sono fatte le testimoniali delle provviste esistenti ed in quanto ad esse non rimane che la verifica delle quantità e del loro valore". L'impresa faceva quindi istanza che gli arbitri verificassero se i calcoli prodotti dall'ingegner Guallini fossero conformi ai progetti approvati e a tale scopo, allegava un "Elenco delle carte e dei disegni presentati agli arbitri periti colla cedola del 16 maggio 1866". Le parti si riunivano davanti al consesso arbitrale, nell'ufficio dell'arbitro più anziano, cavalier Protche in Bologna, palazzo Boschi, via Foscherari n. 1190.
L'impresa costruttrice della ferrovia Eboli-Conza (amministrazione Frascara) era rappresentata dall'avvocato Luigi Mongini, la Società elesse Firenze come sua seconda sede.
I sopralluoghi che gli arbitri dovevano eseguire erano resi difficoltosi dalle condizioni in cui versava la zona: era necessario viaggiare con una scorta militare (nel 1866 si era svolta la terza guerra di indipendenza), mancavano completamente lungo la linea luoghi di ricovero e nel golfo di Napoli infieriva allora il morbo asiatico (cfr. istanza n. 1.9, segnata A, l). Il prolungamento della causa aveva comportato diverse difficoltà economiche, specie per l'impresa.
Il termine per la pronuncia della sentenza fu prorogato al 15 luglio 1868. Le parti, in data 25 luglio 1868 (cfr. lettera segnata A, mmm), si accordarono allo scopo di giungere ad una convenzione senza bisogno della pronuncia di una vera e propria sentenza, per evitare inutili spese ed arrivare speditamente ad una più definitiva risoluzione. Gli arbitri calcolarono infine l'indennizzo da erogare a titolo di risarcimento in lire 17.694.673, quale "valore delle opere che nella linea Eboli -Conza rimangono a farsi al compimento del forfait, tenuto conto delle provviste di ogni genere e delle spese fatte utilmente per la esecuzione delle opere mancanti, avvertendo che in tale cifra si sono da essi arbitri presi in considerazione tutti gli elementi o titoli di spesa tanto a profitto quanto a carico di ognuna delle parti, donde uguale riduzione nell'ammontare del forfait che diviene 16.514.449 lire ed un credito di 3.000.000 a favore dell'amministrazione Frascara, le spese di giudizio compensate".
Storia archivistica La documentazione riguardante l'arbitramento si trovava conservata in diverse buste che raccoglievano gli atti, suddivisi genericamente in fascicoli, senza tener conto delle segnature originali e del criterio di archiviazione.
Nell'elenco di versamento del 1890 sono stati in parte riportati i titoli originali presenti sui fascicoli e in parte sono state date intitolazioni generali desunte dalla documentazione.

Contenuto

Documentazione concernente l'arbitramento Frascara.
Cfr. Elenco di versamento del 1890, sezione "Manoscritti": "n. 27 pacco segnato M, Arbitramento Frascara", "n. 28 pacco segnato N, Arbitramento Frascara", "n. 29 pacco segnato O, Ferrovie Eboli-Conza".
Criteri di organizzazione Rinvenuti i fascicoli originali in cui era stata archiviata la documentazione, sulla base delle segnature presenti sulle carte è stato possibile ricostruire, seppure con diverse lacune documentarie, la loro organizzazione e composizione interna. La corrispondenza risulta protocollata, benché per il periodo antecedente il 1872 non siano stati rinvenuti i registri di protocollo, e identificata da una lettera alfabetica con la seguente successione:
1) "Frascara A. Documenti generali";
2) "Frascara. B. Documenti generali prodotti dalle parti";
3) "Frascara. C. Vari documenti prodotti dalle parti in allegato ad altri prodotti da A" ;
4) "Frascara. D. Documenti prodotti dall'amministrazione Frascara relativi ai lavori eseguiti, approvviggionamenti, mezzi d'opera" ;
5) "Frascara. E. Documenti elaborati nello studio della causa".

Fonti e risorse collegate

Condizioni d’uso

Note