IT-CPA-ST0176-0000141

"Dotazione organica aggiuntiva (Doa)"

23 giugno 1983 - 30 aprile 1985

fascicolo

segnatura attuale 8.12 (busta 3, fascicolo 12)

Contiene:

- un decreto del Ministro della Pubblica istruzione per la ricognizione delle cattedre in applicazione alla legge del 20 maggio 1982 n. 270;
- un verbale di riunione del Comitato tecnico-scientifico nominato dal Provveditore agli Studi di Bologna per la valutazione dei progetti educativi;
- un progetto educativo (…)

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Identificazione

Identificativo scheda IT-CPA-ST0176-0000141
Identificativo gerarchico scheda 00001.00008.00012
Livello di descrizione unità archivistica
Titolo "Dotazione organica aggiuntiva (Doa)"
Data 23 giugno 1983 - 30 aprile 1985
Segnatura attuale 8.12
Collocazione busta 3, fascicolo 12
Consistenza fascicolo

Contesto

Contenuto

Contiene:

- un decreto del Ministro della Pubblica istruzione per la ricognizione delle cattedre in applicazione alla legge del 20 maggio 1982 n. 270;
- un verbale di riunione del Comitato tecnico-scientifico nominato dal Provveditore agli Studi di Bologna per la valutazione dei progetti educativi;
- un progetto educativo proposto da una scuola di Castel San Pietro Terme;
- un prospetto della ripartizioni della dotazione organica aggiuntiva (doa);
- appunti manoscritti.

Fonti e risorse collegate

Condizioni d’uso

Note

La Dotazione Organica Aggiuntiva fu alla base dei confronti sindacati-ministero sulla determinazione degli organici dal 1982 al 1993, quando furono soppresse. Nel 1982, i precari sostenuti dai sindacati, avevano rivendicato per la terza volta nel giro di 10 anni e ottenuto dopo un triennio di agitazioni, un legge che permettesse loro di entrare velocemente in ruolo: la legge n. 270 del 1982. La scuola in tutti i suoi ordini e gradi era allora ancora in espansione ed oltre a incarichi e supplenze su posti ordinari, vi erano attività che non rientravano nell'organico "di diritto": il tempo pieno e le attività integrative nelle elementari, l'educazione degli adulti (le 150 ore), scuola integrata, studio sussidiario nella scuola media ( i doposcuola comunemente detti), le scuole popolari, domenicali e i corsi CRACIS, le prime sperimentazioni delle superiori ( ancora autonome). Non essendo quindi sufficiente l'organico ordinario si istituì un organico aggiuntivo. L'articolo 14 della legge stabilisce le funzioni: - copertura dei posti di insegnamento che non potevano costituire cattedra ( spezzoni, cattedre esterne ecc.); - copertura di tutti i posti vacanti non inferiori a 5 mesi (supplenze annuali o lunghe, tipo maternità); - sostituzione di insegnanti utilizzati nel sostegno; - raddoppi per il tempo pieno o sostituzione di docenti ivi impegnati; - educazione degli adulti o sostituzione dei docenti ivi comandati; - sostituzione di distaccati, comandati ecc.