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IT-CPA-ST0176-0000141
"Dotazione organica aggiuntiva (Doa)"
23 giugno 1983 - 30 aprile 1985
fascicolo
segnatura attuale 8.12 (busta 3, fascicolo 12)
Contiene:
- un decreto del Ministro della Pubblica istruzione per la ricognizione delle cattedre in applicazione alla legge del 20 maggio 1982 n. 270;
- un verbale di riunione del Comitato tecnico-scientifico nominato dal Provveditore agli Studi di Bologna per la valutazione dei progetti educativi;
- un progetto educativo (…) ➔
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Identificazione
Identificativo scheda | IT-CPA-ST0176-0000141 |
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Identificativo gerarchico scheda | 00001.00008.00012 |
Livello di descrizione | unità archivistica |
Titolo | "Dotazione organica aggiuntiva (Doa)" |
Data | 23 giugno 1983 - 30 aprile 1985 |
Segnatura attuale | 8.12 |
Collocazione | busta 3, fascicolo 12 |
Consistenza | fascicolo |
Contesto
Contenuto
Contiene: - un decreto del Ministro della Pubblica istruzione per la ricognizione delle cattedre in applicazione alla legge del 20 maggio 1982 n. 270; - un verbale di riunione del Comitato tecnico-scientifico nominato dal Provveditore agli Studi di Bologna per la valutazione dei progetti educativi; - un progetto educativo proposto da una scuola di Castel San Pietro Terme; - un prospetto della ripartizioni della dotazione organica aggiuntiva (doa); - appunti manoscritti. |
Fonti e risorse collegate
Condizioni d’uso
Note
La Dotazione Organica Aggiuntiva fu alla base dei confronti sindacati-ministero sulla determinazione degli organici dal 1982 al 1993, quando furono soppresse. Nel 1982, i precari sostenuti dai sindacati, avevano rivendicato per la terza volta nel giro di 10 anni e ottenuto dopo un triennio di agitazioni, un legge che permettesse loro di entrare velocemente in ruolo: la legge n. 270 del 1982. La scuola in tutti i suoi ordini e gradi era allora ancora in espansione ed oltre a incarichi e supplenze su posti ordinari, vi erano attività che non rientravano nell'organico "di diritto": il tempo pieno e le attività integrative nelle elementari, l'educazione degli adulti (le 150 ore), scuola integrata, studio sussidiario nella scuola media ( i doposcuola comunemente detti), le scuole popolari, domenicali e i corsi CRACIS, le prime sperimentazioni delle superiori ( ancora autonome). Non essendo quindi sufficiente l'organico ordinario si istituì un organico aggiuntivo. L'articolo 14 della legge stabilisce le funzioni: - copertura dei posti di insegnamento che non potevano costituire cattedra ( spezzoni, cattedre esterne ecc.); - copertura di tutti i posti vacanti non inferiori a 5 mesi (supplenze annuali o lunghe, tipo maternità); - sostituzione di insegnanti utilizzati nel sostegno; - raddoppi per il tempo pieno o sostituzione di docenti ivi impegnati; - educazione degli adulti o sostituzione dei docenti ivi comandati; - sostituzione di distaccati, comandati ecc. |